Portabici per auto: quali norme devono rispettare?

Non necessitano di modifiche alla carta di circolazione ma devono sottostare a ben determinate regole del Codice della Strada per poter ritenersi a norma.

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Con l’arrivo della bella stagione e l’inizio dei privi viaggi per le vacanze estive tornano a comparire a bordo di alcune auto i tanto utili quanto temibili portabici. Strumenti di fissaggio e di trasporto delle biciclette all’esterno della vettura che avrete sicuramente visto nella parte posteriore di auto, furgoni e camper e che molto spesso non trasmettono poi così tanta fiducia e tranquillità negli altri automobilisti e utenti della strada. Quando si acquista, infatti, un oggetto simile non bisognerebbe mai risparmiare più di tanto perché ne va della nostra sicurezza e di quella degli altri, come ci si dovrebbe assicurare di essere in grado di saperlo montare nel modo corretto e, una volta installato, di non sovraccaricarlo oltre il carico massimo consentito, come bisognerebbe riservargli una certa manutenzione ogni anno per verificare che lo stesso sia ancora in condizioni ideali a poter trasportare un carico comunque non trascurabile.

Tolte però queste comuni e basilari regole di buona condotta, se così si possono definire, questi utili strumenti porta tutto, seppur non necessitano di modifiche alla carta di circolazione come nemmeno la visita e la prova in una sede della motorizzazione civile, per poter essere liberamente applicati alla macchina senza alcuna formalità debbono però rispettare ben ben determinate regole del Codice della Strada per poter ritenersi a norma. Vediamo insieme quali. Per prima cosa, una volta installati e caricati, nel il portabici ne tantomeno le bici dovranno occultare, nemmeno parzialmente, la targa e i dispositivi di segnalazione e illuminazione. Allo stesso tempo, una volta debitamente fissati alla vettura, non dovranno avere elementi orientati all’esterno in grado di agganciare pedoni, ciclisti e motociclisti. Per rispettare queste due norme è basilare che i portabici rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dal Codice della strada.

Scendendo nel dettaglio, scopriamo che il Codice della Strada prevede che non vi sia sporgenza longitudinale anteriore, che la sporgenza longitudinale posteriore non superi il 30% della lunghezza del veicolo e che questa sporgenza venga segnalata con un apposito pannello quadrangolare a strisce diagonali bianche e rosse rivestito di materiale riflettente, che la sporgenza laterale non superi i 30 cm dal bordo esterno delle luci di posizione e che questa venga indicata con due pannelli, ai lati, se la sporgenza riguarda l’intera larghezza del veicolo e che l’altezza complessiva (auto + carico) non superi i 4 metri. Passando al peso massimo consentito si scopre che questo è indicativo del mezzo sul quale il portabici è stato montato. Per sapere quindi quale sia il limite massimo di massa vi basterà leggerlo sulla carta di circolazione - con una tolleranza del 5% - oppure rifarsi al carico verticale ammesso sul gancio - indicato anche nella targhetta di identificazione - se il portabici dovesse essere installato direttamente al gancio di traino.

Il Codice della Strada è poi ben chiaro su una tematica molto dibattuta in rete cioè se sia possibile o meno utilizzare una targa ripetitrice nel caso in cui il portabici o il carico occultino, anche parzialmente, quella dell’auto. Per il Codice della Strada questa pratica non è permessa in quanto la norma prevede che la targa ripetitrice sia applicabile unicamente ai carrelli appendice e ai rimorchi immatricolati prima del 20 febbraio 2013 oppure, in deroga alla regola generale, solo sugli accessori applicati posteriormente a sbalzo sul gancio dei bus gran turismo e di linea. Unica eccezione è l’accessorio è applicabile al gancio traino quando questo è dotato di portatarga illuminato e su questo si può applicare la targa posteriore dell’auto.

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