Omicidio stradale? Ad esserne accusato può essere il proprietario della strada

A dirlo è la Cassazione che in difesa dell'automobilista colpevolizza l'ente proprietario in caso di albero pericoloso o in caso di mancata protezione da ostacoli fissi a bordo strada.
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L'omicidio stradale è quel particolare reato, introdotto circa due anni fa, che viene utilizzato quando in caso di non rispetto delle regole del Codice della Strada si va a generare un incidente stradale che porta alla morte di uno o più utenti di quella strada. Normalmente quindi questo reato viene imputato all'automobilista ubriaco, drogato o imprudente perché viaggia ad una velocità eccessiva. Quello che però forse non sapevamo è che questo reato può essere imputato anche al proprietario della strada in quanto ente responsabile della manutenzione sia del manto stradale quanto di tutto ciò che circonda la strada entro una fascia di cinque metri dal ciglio esterno della carreggiata.
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 10850/2019 si è, infatti, posta in difesa dell'automobilista, definendo che: "l'obbligo di protezione è posto a carico dell'ente proprietario della strada". Questo significa che in caso di incidente magari anche con feriti o morti, se la strada dovesse essere la causa dell'incidente con feriti o morti, allora a risponderne sarebbe il proprietario della strada che in questo caso verrebbe accusato di omicidio stradale. Secondo la Suprema Corte, infatti, tutti gli oggetti entro una fascia di cinque metri dal ciglio esterno della carreggiata, che potrebbero essere pericolosi per il guidatore che va fuori strada, dovrebbero essere non solo segnalati ma circondati da debite protezioni a salvaguardia della vita e dell'incolumità degli automobilisti.

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