03 October 2015

Proteggiamo le nostre patenti

La patente a punti è stata introdotta il 1° luglio 2003 e da allora i comportamenti degli italiani al volante si sono adeguati....

Proteggiamo le nostre patenti

Condurre un veicolo con prudenza e consapevolezza dei rischi che si corrono è la prima misura di cautela da attuare per non incappare in episodi che possono dare luogo a pesanti conseguenze come il ritiro e la sospensione della patente di guida, documento fondamentale per chi considera il proprio veicolo uno strumento indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Le norme del Codice della Strada prevedono che per alcuni determinati comportamenti scorretti, l’autore subisca oltre alla decurtazione del numero di punti della patente anche la sospensione per periodi variabili. Nei casi residuali, vale a dire per quelli di minor gravità, la violazione è punita con una semplice sanzione in denaro. La polizza ARAG “Patente Protetta” è la risposta assicurativa per chi vuole fronteggiare i disagi collegati ai provvedimenti sanzionatori. I titolari di patente possono trasferire il rischio del pagamento di spese legali come gli onorari di avvocati o periti, nei procedimenti penali che prendono avvio in seguito a un incidente stradale, oppure del costo di un corso per il recupero dei punti.

 

Le imprese organizzate in forma societaria possono invece tutelarsi anche contro il pregiudizio economico che subiscono nei casi in cui un loro dipendente, ovviamente adibito a mansioni che richiedono necessariamente la guida di un veicolo, sia stato privato della patente. In questi casi le imprese non possono avvalersi temporaneamente delle prestazioni lavorative del dipendente pur dovendo continuare a remunerarlo. Il pregiudizio consiste proprio nell’impossibilità di servirsi del collaboratore a libro paga e di dover fare ricorso a un altro lavoratore per lo svolgimento delle attività. In tale eventualità la polizza permette all’impresa contraente di ricevere una diaria in denaro per ciascun giorno di sospensione, fino al limite di giorni pattuito in polizza. Deve comunque essere rispettato il requisito che chi ha compiuto l’infrazione sia un soggetto distinto da chi incassa l’indennità giornaliera.

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