Scout Speed: tutto sull'autovelox mobile

Un rilevatore mobile, sempre più contestato e per alcuni di dubbia efficacia, che si sta diffondendo a macchia d'olio sul nostro territorio, mietendo un numero sempre maggiore di vittime.
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Lo Scout Speed o “autovelox mobile invisibile” altro non è che un dispositivo mobile di rilevazione della velocità che viene montato a bordo del mezzo in dotazione agli accertatori. Questo avanzato sistema di accertamento della velocità può funzionare sia in modalità stazionaria che in modalità dinamica, ovvero a veicolo fermo o in movimento, può catturare tanto un veicolo in allontanamento quanto uno in avvicinamento, ha un raggio d’azione di tre corsie e può rilevare la velocità dei veicoli fino ad un massimo di 270 km/h.

Tutta questione di eco

Per adempiere ai suoi compiti lo Scout Speed si avvale di una telecamera, di un radar che invia impulsi radio ai veicoli da sottoporre ad accertamento e di un illuminatore all’infrarosso che ne consente l’utilizzo in qualsiasi condizione ambientale. Nello specifico l'apparecchio sfrutta il cosiddetto Effetto Doppler cioè il radar invia impulsi radio (energia in radiofrequenza a 34,7 GHz) ai veicoli da sottoporre ad accertamento e riceve da questi un eco riflesso che penetra nel mirino dello strumento. A questo punto gli intervalli temporali e la differenza di frequenza permettono al computer di calcolare la velocità del veicolo in funzione alla distanza percorsa e alla velocità alla quale viene percorsa dall'auto sulla quale il dispositivo di accertamento è installato.

Sa tutto di voi

Una volta effettuato l'accertamento della violazione, lo Scout Speed consentirebbe agli agenti l’immediata contestazione della violazione. Spesso però non risulta così semplice riuscire a fermare in tempo utile il trasgressore e quindi la sanzione pecuniaria viene inviata direttamente a casa (contestazione differita). Ecco perché il dispositivo mobile è anche in grado di memorizzare la data e l’orario dell’accertamento e grazie all'antenna Gps la posizione esatta, il limite massimo di velocità consentito nel tratto di strada e il numero di targa del veicolo colto in flagranza di reato, oltre naturalmente alla velocità rilevata. Occhio però perché, essendo collegato agli archivi del Ministero dell’Interno, come già avviene con i nuovi tutor autostradali, il moderno sistema è in grado di ricavare numerose informazioni del veicolo collegate al numero di targa. Non passeranno quindi inosservate l’eventuale fermo amministrativo, la violazione dell’obbligo di revisione, l’eventuale mancanza di copertura assicurativa o se il veicolo è rubato. I furbetti sono stati avvisati!

Segnalare o non segnalare?

Fin'ora tutte note positive ma lo Scout Speed, fin da quando è nato nel 2012, ha generato non poche lamentele e scatenato non pochi ricorsi per due motivi principali: il mancato obbligo di segnalazione in quanto dispositivo mobile e la successiva contestazione in differita e la perplessità sulla sua attendibilità specie in modalità dinamica cioè quando la rivelazione avviene in movimento. Ma partiamo dalla prima problematica. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la necessità di una corretta e tempestiva segnalazione degli autovelox, sia fissi che mobili. E questo è quanto prevede la legge ma alcuni emendamenti, come la stessa legge Minniti del 2017, presuppongono che tutti gli autovelox mobili e quindi anche quelli montati in auto possano essere azionati senza l'obbligo di segnalazione. Ecco allora la pioggia di ricorsi effettuati dai cittadini, una situazione che potrà solo che peggiorare.

Occhio vigile o ballerino?

In secondo luogo lo Scout Speed è stato si aggiornato negli anni e decretato conforme al regolamento per poter essere utilizzato anche in movimento ma vi sarebbero alcune condizioni specifiche nelle quali la sua efficacia e attendibilità sarebbe messa fortemente in dubbio. Seppur tarato almeno una volta all’anno, come prescrive il decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il moderno autovelox perderebbe di efficacia ed attendibilità proprio per via delle condizioni d’utilizzo a cui destinato. In caso di traffico intenso, di veicoli di grosse dimensioni, di veicoli appaiati, di mezzi non riportanti la targa nella parte anteriore o di rilevamento dinamico cioè in velocità si ipotizza che il sistema non sia poi così in grado di rilevare con esattezza ne la velocità effettiva ne tanto meno la targa del veicolo sottoposto a controllo.

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