Risarcimento Inail: occhio al tragitto casa - lavoro

Nel caso di infortunio in itinere, se si è intrapreso immotivatamente una deviazione dal normale percorso, il risarcimento dei danni non è previsto.
Come ben saprete l’assicurazione obbligatoria Inail viene stipulata per coprire ogni incidente avvenuto sul posto di lavoro e dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Questa assicurazione tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Nella fattispecie stiamo parlando degli infortuni in itinere cioè quelli che possono avvenire non solo nel tragitto casa - lavoro ma anche durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Occhio alle deviazioni dalla "retta via"

Attenzione però che, per poter usufruire del risarcimento danni previsto, vanno rispettate alcune semplici ma importanti regole. Il lavoratore normalmente dovrebbe rispettare un prestabilito percorso stradale per poter raggiungere il posto di lavoro. Questo tragitto deve essere il più diretto e breve possibile ma può essere effettuato con qualsiasi tipologia di mezzo pubblico e privato. Sono per ora contemplate le deviazioni dal normale tragitto casa-lavoro per l'accompagnamento dei figli a scuola, oppure quelle dovute a interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro, mentre non sono indennizzati gli infortuni avvenuti in caso qualsiasi altra deviazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza 3376/2019, ha, infatti, chiarito che chi percorre la strada più lunga, senza motivo, e si fa male mentre guida l’auto, non ha diritto al risarcimento.

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