La Legge n. 27 del 24.3.2012 ha introdotto due nuove norme che incidono sulla risarcibilità delle lesioni lievi, quelle che incidono dello 0-9% di invalidità permanente. La nuova normativa sull'accertamento del danno biologico per le "lesioni di lieve entità" subordina il risarcimento ad un "accertamento clinico strumentale obiettivo".
Evidente l’intento di intervenire ai fini della contrazione dei costi dei sinistri con lievi danni alla persona, nel tentativo di limitare e ridurre le numerosissime truffe legate ai colpi di frusta. Secondo le assicurazioni, a un anno dell’entrata in vigore delle nuove norme, si è registrato un meno 30% di risarcimenti erogati.
Cos’ e’ il “colpo di frusta”
Le cause che provocano il colpo di frusta sono gli incidenti automobilistici, in particolar modo quelli dovuti ad impatti posteriori. Si ritiene infatti che l'impatto posteriore, costringa il soggetto ad un'iperestensione della testa e del collo per poi cadere all'indietro; tale movimento porta ad una forma anomala a S della colonna cervicale e provoca danni ai tessuti che tengono insieme le vertebre cervicali.
I sintomi più comuni legati al colpo di frusta sono:
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dolore
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rigidità del collo
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cefalea
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dolore alla spalla
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rigidità della spalla
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vertigini
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affaticamento
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dolore al braccio
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disturbi visivi
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ronzio nelle orecchie (acufene)
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mal di schiena
Cosa dice la legge
Sono stati, inseriti nell’articolo 32 del Dl 1/2012 i seguenti due commi (3-ter equater): «3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».
3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».