Omicidio stradale: nuove norme per la revoca della patente

La Consulta ha confermato le pene, introdotte con la legge del 2016, ma ha reso illegittima la revoca della patente se non sussistono gli aggravanti di alcol e droga.
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I giudici della Corte Costituzionale hanno recentemente risolto alcuni controversi inerenti alla nuova disciplina sull’omicidio stradale e sulle lesioni personali stradali. Grazie a questa nuova sentenza sono stati quindi rivisti la valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti in sede di giudizio e le condizioni per la sospensione o revoca automatica della patente in caso di omicidio o lesioni stradali.

Nessun sconto di pena

Nello specifico un giudice nel comminare la pena all’imputato avrà pieno diritto nel non bilanciare le circostanze attenuanti con quelle aggravanti perché queste ultime avranno sempre un peso maggiore. Se quindi il conducente si trovava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e questo avrà causato un omicidio stradale o delle lesioni personali stradali allora il giudice non potrà mai applicare la riduzione della pena anche se in presenza di concorso di colpa nel sinistro.

Procedura non automatica

A questo primo comma è stato poi aggiunto un secondo comma che vede ora come illegittima la revoca automatica della patente di guida in tutti i casi in cui il conducente si renda responsabile di omicidio stradale o lesioni personali stradali (art. 222 del Codice della Strada). La revoca automatica della patente è quindi legittimo solo nei casi di condanna per reati stradali in presenza delle circostanze aggravanti dello stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti. Se non sussistono queste ipotesi il giudice ha potere di valutate caso per caso, sulla base delle specifiche circostanze nel cui ambito si è verificato il sinistro, e di applicare la più lieve sospensione della patente in alternativa alla revoca.

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