Guida in stato di ebbrezza: se la macchina è ferma la contravvenzione è valida?

Esistono diverse interpretazioni della normativa e purtroppo la Legge non è poi così tanto chiara in materia, lasciando al legislatore l’ardua sentenza di decidere e valutare caso per caso.

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E’ purtroppo ancora ad oggi uno di quei casi in cui la Legge non si è espressa proprio in modo chiaro e univoco, generando non poche incomprensioni e sparatutto non pochi ricorsi al Giudice di Pace. La norma che regolamenta la sanzionabilità o meno di un individuo in evidente stato di ebbrezza che si torva all’interno della sua auto ferma (indipendentemente che il motore sia acceso o spento) è stata più volte in passato interpretata dai giudici e dai tribunali in modo ogni volta diverso. Secondo alcuni giudici il trovarsi in posizione di guida è rilevante di per sé, senza che sia necessario che il veicolo stia effettivamente circolando. Per altri a fare la differenza è se il motore fosse o meno in moto al momento del controllo delle Forze dell’Ordine. Per altri ancora se il veicolo non è stato fermato e quindi non era in movimento allora lo pseudo conducente del mezzo non può essere perseguito.

Sentenze contrastanti

Rileggendo con attenzione alcune sentenze pregresse della Suprema Corte di Cassazione si evince come: “è irrilevante se il mezzo fermo o in moto” oppure “la fermata non è altro che una fase della circolazione”. Nello stesso tempo è stato anche deliberato che: “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza rientra la condotta di chi all’interno del veicolo dorma con le mani e la testa sul volante, ma solo se è accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico”. Altre sentenze hanno, infine, deliberato: “allorché l’automobilista non sia stato fermato alla guida del mezzo e la misurazione alcoolemica sia avvenuta quando lo stesso si trovava già davanti al proprio garage con l’auto ferma, non è possibile ricondurre con certezza la condotta contestata all’imputato”. Infine l’automobilista potrebbe aver assunto le sostanze alcolemiche solo dopo essersi fermato e in questo caso non sarebbe imputabile.

Tutto in mano al giudice

Capite bene come siano sentenze abbastanza discorsi tra loro e che non permettono una condotta univoca di fronte a un reato così importante. In sostanza, tutto dipende da come il giudice interpreta il concetto di “guida” cui fa riferimento l’articolo 186 del Codice della Strada, articolo che interpreta il concetto di guida in maniera dinamica e vede il conducente colpevole solamente se colto in flagranza di reato cioè alla guida di un’auto in movimento. Lo scopo è, infatti, quello di evitare che una persona in stato di ebbrezza, se alla guida di un’auto, provochi incidenti.

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