Autovelox: multa nulla se verbale incompleto

Se mancano gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione del dispositivo allora la sanzione elevata dall’autovelox in oggetto non può essere ritenuta valida.

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I verbali, specie quelli per il rilevamento degli eccessi di velocità per poter essere ritenuti validi devono rispettare dei canoni e delle regole ben precise, pena il ricorso da parte del malcapitato automobilista e, in caso di ragione, l’annullamento degli stessi verbali. Altre volte abbiamo trattato questo argomento ma oggi vogliamo aggiungere un ulteriore tassello. Secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 23551 depositata il 27 ottobre, infatti, il verbale, elevato per eccesso di velocità da un autovelox, deve riportare gli estremi del decreto prefettizio che autorizza l’installazione del dispositivo di accertamento in quel tratto di strada. In caso contrario la multa non è regolare e quindi per la legge va annullata.

I giudici di legittimità hanno poi specificato che non è obbligatorio allegare al verbale il decreto prefettizio, ma i suoi estremi devono essere citati per garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore, al quale, altrimenti, verrebbe preclusa la possibilità di appurare la legittimità dell’operato degli agenti accertatori. La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione, infatti, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non una mera irregolarità formale. La mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale pregiudica irrimediabilmente il diritto di difesa e non è recuperabile neppure in un’eventuale fase di opposizione.

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