Autovelox mobile? Il cartello di segnalazione aggiuntivo non è necessario

Per la Suprema Corte di Cassazione non vi è l’obbligo di apporre un secondo cartello che segnala l’autovelox mobile, basta quello fisso.

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Una sentenza, quella della Suprema Corte di Cassazione, che creerà non poche problematiche e grattacapi a coloro i quali erano soliti tentare nel ricorso una volta pizzicati nell’infrazione al Codice della Strada per superamento della velocità massima. Con la sentenza 30207/19, depositata il 20 novembre, per le Forze dell’Ordine non vi sarà più l’obbligo di esporre un secondo cartello che segnala l’autovelox mobile. Basterà, infatti, il primo cartello, quello che indica la rilevazione elettronica della velocità tramite autovelox fissi. Della stessa idea anche la sezione VI Civile che ha confermato la decisione presa dal Tribunale.

I giudici, inoltre, avrebbero confermato come: nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevamento della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall'apposizione di cartelli mobili. Questo perché la funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura (fissa o mobile), e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo (permanente o temporanea). Cosa aggiungere? Uomo avvisato, mezzo salvato!

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