Autovelox in senso contrario: non sempre è valido

Ennesima bacchettata per i Comuni che fanno i furbetti posizionando l’autovelox anche in senso opposto senza aver chiesto l’autorizzazione al Prefetto.
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In Italia è ormai una consuetudine. Sempre più spesso le amministrazioni locali pensano prima a fare cassa che a fare vera e propria prevenzione. Non passa giorno che non si assista a situazioni fuori dall’ordinario: siamo passati dall’invio dei verbali con forte ritardo all’installazione di autovelox in luoghi nascosti o non ben segnalati. Ora però ecco apparire una nuova furbata da parte di molti Comuni: l’installazione dell’autovelox in senso opposto senza la dovuta autorizzazione da parte del Prefetto. E si, avete letto bene. I Comuni devono, infatti, sottostare alle precise disposizioni emanate dal Prefetto e non possono quindi agire come meglio credono. Se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento a un determinato senso di marcia, il rilevamento elettronico della velocità e l’accertamento degli agenti stradali sono legittimi solo se riferiti all’autovelox indicato dal Prefetto. Invece, l’autovelox sull’altro lato della strada non vale.

La legge è uguale per tutti

A stabilirlo è niente meno che la Cassazione che in questo modo bacchetta nuovamente i Comuni furbetti vietando loro di installare uno o più autovelox in posizioni diverse da quelle stabilite dal Prefetto. Secondo la Cassazione, infatti, il senso di marcia è identificativo di una strada, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda. La stessa Cassazione ha poi continuato affermando che se non rispettano queste semplici regole allora non vi è la volontà di fare sicurezza stradale nel pieno rispetto delle regole e del Codice della Strada, ma solo il desiderio di fare cassa, a discapito dei malcapitati automobilisti. Il Codice della Strada non va rispettato unicamente dagli automobilisti ma anche dagli stessi Comuni che devo quindi installare correttamente l’autovelox, lo devono segnalare adeguatamente e devo inviare le sanzioni amministrative entro e non oltre i 90 giorni previsti dalla legge, tempo massimo che può intercorrere tra l’accertamento e la notifica del verbale.

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