Seggiolini anti abbandono: quali specifiche tecniche devono rispettare?

Rilasciate le specifiche tecniche che dovranno rispettare i nuovi seggiolini anti abbandono per poter essere a norma.
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La legge per i seggiolini salva bebè ha compiuto tutto il suo iter procedurale: il testo con la modifica all’articolo 172 del Codice della Strada, licenziato dalla Camera il 6 agosto scorso e approvato in via definitiva dal Senato il 25 settembre, è entrato in vigore il 27 ottobre scorso. Per chi non lo sapesse con questa norma, che disciplina l’utilizzo delle cinture di sicurezza e regola il trasporto in auto dei bambini di età inferiore ai 4 anni tramite dispositivi di sicurezza, dal 1° luglio 2019 chiunque trasporti un bambino di età inferiore ai quattro anni (assicurato al sedile con il sistema di ritenuta) dovrà dotarsi di dispositivi antiabbandono, che segnalino al conducente della presenza del bambino a bordo, scongiurando la possibilità di una dimenticanza all’interno dell’auto.

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Mancavano però ancora le specifiche tecniche alle quali questi nuovi dispositivi anti abbandono avrebbero dovuto sottostare per poter essere messi in circolazione. Ecco però che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente chiarito ogni dubbio e perplessità, rilasciano il decreto, formulato dall'Ufficio Motorizzazione del Ministero, che chiarisce le caratteristiche tecniche dei dispositivi anti-abbandono per seggiolini. Ci siamo quasi perché il testo con le specifiche è in questi giorni al vaglio della Commissione europea per la consultazione pubblica per poi passare all’esame del Consiglio di Stato. Se supererà entrambe le "barriere" allora verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Secondo quanto riportato in un comunicato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i nuovi dispositivi anti abbandono potranno essere dei dispositivi optional o delle dotazioni di base del veicolo, potranno far parte fin da subito del seggiolino o essere un dispositivo indipendente aggiunto in un secondo momento. L'importante è che il dispositivo si attivi automaticamente ogni qualvolta il bambino venga posizionato sul seggiolino in auto, non deve necessitare di interventi particolari da parte del conducente, deve segnalare l'avvenuta accensione e l'instaurarsi di un basso livello di carica della batteria (naturalmente se questo funziona a batteria) e deve poter comunicare in modo automatico tramite messaggi o chiamate con almeno 3 diversi numeri di telefono.
Ricordiamo, infine, che il mancato rispetto di questa nuova norma comporterà una contravvenzione amministrativa che ricordiamo sarà identica a quella per chi non allaccia la cintura o non usa i seggiolini: 81,00 euro di multa e decurtazione di 5 punti dalla patente ma in caso di recidiva nel biennio successivo la sanzione evolverà in un provvedimento di sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
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