a cura di Redazione Automobilismo - 13 January 2021

Bollo auto, patente e revisione: tutte le nuove proroghe e scadenze

Nuove disposizioni e nuove proroghe per le date di scadenza di patenti, fogli rosa, bolli auto, revisioni e permessi temporanei di circolazione.

Il protrarsi della seconda ondata della pandemia da Coronavirus e il necessario prolungamento del lockdown seppur parziale in cui è ricaduta praticamente tutta Italia ha spinto l’esecutivo a prorogare lo stato di emergenza fino al prossimo 30 aprile 2021 e a concedere una nuova proroga alle scadenze di patenti, fogli rosa, bolli auto, revisioni e permessi temporanei di circolazione.

Il rinvio lo si legge all’interno di un emendamento all’ultimo DL Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato. Con questa nuova proroga tutte le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 vedono un rinvio di ulteriori cinque mesi, portando la nuova scadenza come minino dal 1 dicembre 2020 al 30 aprile 2021. Nello stesso tempo per tutte le patenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021 o in attesa di rinnovo ci sarà tempo fino al 30 aprile 2021. Stesso discorso anche per i fogli rosa in scadenza o scaduti di cui ne verrà prorogata la validità fino al 30 aprile 2021, ampliando così la proroga che inizialmente valeva soltanto per le zone dove gli esami erano stati sospesi.

Occhio però che se si desidera guidare fuori dall’Italia bisogna sottostare alla normativa europea che prevede che le patenti in scadenza tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 sono prorogate di sette mesi oltre la loro naturale scadenza. Una proroga che prende in considerazione anche le carte d’identità che scadono o scadute sempre in questo periodo di nuova ondata di Covid-19. Una nuova proroga che ha validità non solo all’interno delle zone rosse, dove si è impossibilitati a muoversi se non per comprovate motivazioni ed esigenze, ma su tutto il territorio nazionale.

Discorso un po’ diverso, invece, per i certificati medici e i permessi provvisori di guida. Entrambi, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 30 aprile 2021, rimangono validi per 90 giorni dopo la data di cessazione dello stato di emergenza. Rimangono, infine, ancora sospesi tutti gli esami per la revisione della patente per chi ne avesse fissato uno con data successiva al 23 febbraio. Intanto, con il passaggio da zona rossa a zona arancione, in Piemonte e in Lombardia da lunedì 30 novembre sono ripresi gli esami pratici di guida, finora bloccati dal Ministro dei Trasporti Paola De Micheli perché considerati un potenziale veicolo di contagio. Per chi invece avrebbe dovuto sostenere la prova teorica, con scadenza del termine di 6 mesi compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, ci sarà tempo fino al 13 gennaio per sostenere l’esame, previo contatto e prenotazione presso la Motorizzazione Civile.

Per venire in contro agli automobilisti durante la forte crisi economico sanitaria, scatenata dal Coronavirus (Covid-19), molte Regioni italiane hanno pensato bene di concedere una proroga al pagamento del Bollo auto, la tassa di possesso automobilistica per eccellenza, tra le più criticate, odiate e contestate dai contribuenti. Lo slittamento del pagamento ha però seguito un iter diverso da Regione a Regione con date diverse fissate in modo autonomo dalla Regione di competenza. Alcune di queste proroghe, infatti, sono già scadute mentre altre sono ancora in corso di validità. Ci si trova quindi di fronte ad automobilisti che hanno già ripreso il regolare pagamento del Bollo auto alla fine del mese di luglio ed altri che, invece, ne sono ancora esentati seppur per un tempo ormai non troppo lungo.

Per alleviare le difficoltà e limitare le occasioni di contagio il Governo aveva però predisposto nuove proroghe alle scadenze. Vi basti pensare, infatti, che il decreto legge di ottobre aveva fissato al 31 dicembre 2020 il termine della sospensione della riscossione di questa tassa. Ora però si evince che tutti i pagamenti con scadenza compresa tra 8 marzo 2020 e 31 dicembre 2020, relativi a cartelle, avvisi di addebito e accertamento sono stati sospesi e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, in questo caso non oltre il 31 gennaio 2021. Un’ulteriore deroga è stata approvata per i soggetti che sono residenti in “zona rossa”, o hanno sede legale o operativa nei comuni inseriti nel DPCM 1 marzo 2020: in questo caso la sospensione decorre dal 21 febbraio. Dato però che l’imposta è regionale, eventuali proroghe delle scadenze sono fissate regione per regione. Per questo vi consigliamo una visita ai rispettivi siti istituzionali o agli uffici competenti per saperne di più.

Per quanto riguarda la revisione periodica di auto, trasporto merci e rimorchi con massa superiore a 3,5 tonnellate, se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, potevano circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre; se la revisione è scaduta nel mese di febbraio, potevano circolare sul territorio nazionale fino al 31 ottobre e negli altri Paesi Ue fino al 30 settembre; se la revisione è scaduta nel periodo 31 marzo-31 agosto, possono circolare in Italia e Ue per i sette mesi successivi alla scadenza; se la revisione è scaduta entro il 30 settembre potranno circolare fino al 31 dicembre e se la revisione scade entro il 31 dicembre potranno circolare fino al 28 febbraio 2021.

Mentre le moto e i rimorchi con massa inferiore a 3,5 tonnellate con revisione scaduta o in scadenza entro il 31 luglio potevano circolare senza aver effettuato la revisione sul territorio nazionale fino al 31 ottobre; revisione scaduta ad agosto e settembre 2020 allora circolazione consentita fino al 31 dicembre 2020; revisione scaduta a ottobre, novembre, dicembre 2020 allora circolazione consentita fino al 28 febbraio 2021.

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