a cura di Redazione Automobilismo - 02 September 2020

Tutor autostrade: quando si può contestare la sanzione?

In ben determinate condizioni è possibile fare ricorso per opporsi alle sanzioni illegittime emesse da sistemi Tutor non a norma.

Il sistema Tutor è quel dispositivo, installato su buona parte della nostra rete autostradale, con il quale le Forze dell’Ordine vigilano sul rispetto dei limiti di velocità in autostrada. Nello specifico, questo sistema va a verificare la velocità media tenuta da un veicolo lungo un ben determinato tratto e non la velocità istantanea raggiunta in un preciso punto. Se però questi dispositivi sono strumenti utilissimi come forma di repressione nei confronti di tutti quei furbetti e amanti della velocità che sono soliti non rispettare le comuni e importanti regole del Codice della Strada, questo non significa che questi dispositivi non debbano essere a norma o non debbano sottostare anch’essi a ben determinate e precise regole che li rendano conformi, regolari e a norma per poter svolgere il loro compito.

In prima istanza il Codice della Strada prevede che sistemi Turor e classici autovelox fissi o mobili debbano essere segnalati attraverso l’installazione di pannelli informativiposti a ragionevole distanza dalla postazione, cioè a distanza opportuna da non creare improvvisi rallentamenti, e questi cartelli devono essere ripetuti dopo ogni intersezione e superati i 4 km. Se queste condizioni non dovessero sussistere allora la contravvenzione sarebbe nulla.

In secondo luogo il Tutor deve essere sottoposto a regolare taratura periodica per poter essere omologato. Dopo, infatti, la necessaria omologazione, rilasciata al momento del collaudo, il Tutor va revisionato annualmente per verificarne il corretto funzionamento. La data di tale revisione deve essere debitamente segnalata sul verbale perché l’automobilista può contestarne la contravvenzione in caso di mancanza di questa dicitura. Sarà poi compito dell’amministrazione che ce lo ha in gestione dimostrare sia l’omologazione che la taratura. In assenza quindi di certificazioni di omologazione e conformità e taratura annuale, la multa è nulla.

In terzo luogo l’amministrazione ha fino a 90 giorni di tempo massimo dal giorno dell’infrazione per poter spedire gli atti all’automobilista. Anche in questo caso se non dovesse essere rispettata questa scadenza allora la multa sarebbe non valida e contestabile. Contestazione che in tutti questi casi può essere fatta sia al prefetto entro 60 giorni dal ricevimento della multa che al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA