Area ZTL: se vai in hotel niente multa!

Con due precise sentenze il Consiglio di Stato ha regolamentato l’accesso alle ZTL nel caso in cui si debba raggiungere un albergo.
Vi sarà sicuramente capitato in questi anni di dover raggiungere un albergo in una città diversa dalla vostra, ubicato all’interno di una zona soggetta alla regolamentazione del traffico ZTL (zona a traffico limitato). Nella maggior parte dei casi questa situazione viene gestita informando preventivamente l’albergatore con il giorno e orario del vostro arrivo e con il numeri e le lettere della vostra targa. In modo lo stesso albergatore potrà segnalarla al comune così da inserirla nel database della ZTL e non far scattare la sanzione pecuniaria una volta che la vostra vettura avrà superato il varco regolamentato da telecamere. Altre volte, invece, viene più facilmente risolta accedendo a uno dei parcheggi (autosilo) e pagando il suddetto posteggio che, essendo collegato con la zona ZTL, evita che vi venga inviata a casa la pesante sanzione amministrativa.

Un caso eccezionale

Purtroppo non tutte le amministrazioni comunali sono così virtuose e potrebbe capitare che nelle zone ZTL vengano inibiti o vengano regolamentati con normative troppo stringenti gli accessi agli automobilisti anche se questi abbiano già prenotato un albergo all’interno di questa area regolamentata. E’ quello che è capitato a dei turisti nella città di Merano in Trentino Alto Adige che si sono visti privati della propria libertà di movimento perché l’amministrazione comunale aveva deciso che anche tutti i clienti degli alberghi avrebbero dovuto rispettare le normali regole della ZTL e cioè sarebbero potutio entrare o uscire da suddetta zona solamente nelle fasce orarie dalle 6 alle 10 e dalle 18:30 e le 22:30. Il tutto senza poter usufruire di permessi temporanei volti per esempio a permettere le normali operazioni di carico e scarico dei bagagli.

Lieto fine

Uno degli albergatori però ha immediatamente presentato ricorso in prima istanza al Tar, cha ha respinto la richiesta definendo come legittima la normativa comunale, e in seconda istanza al Consiglio di Stato che ha, invece, accolto le richieste dell’albergatore. Secondo il Consiglio, infatti, i Comuni non possono regolamentare le zone a traffico limitato in maniera che agli ospiti degli alberghi non sia consentito raggiungere e lasciare l’hotel. Inoltre, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l'amministrazione deve realizzare. In soldoni quindi non si può porre limitazioni alla circolazione che siano in contrasto con quelle che sono le normali esigenze delle diverse attività esistenti nella zona regolamentata.

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