04 July 2014

Sulle strisce la precedenza è dei pedoni, sempre

Molti automobilisti sembrano averlo dimenticato e i gravi incidenti dei giorni scorsi riportano l’attenzione sulle regole che possono salvare la vita. Ecco allora come ci si deve comportare in prossimità di un attraversamento pedonale

LE REGOLE

Quattro bambini uccisi in Italia sulle strisce pedonali in una sola settimana sono una tragedia ma anche il segnale che troppi automobilisti non conoscono le regole del Codice della strada o guidano con poca attenzione. Ora, dopo aver letto con sempre maggiore dispiacere queste notizie di cronaca, è il momento di fare un ripassino di cosa prescrive il CdS a proposito delle cosiddette strisce pedonali.

 

I pedoni sulle strisce hanno sempre la precedenza: tradotto, non fermarsi quando qualcuno intende attraversare equivale a tirar dritto al semaforo rosso (anche per le sanzioni). Questo va tenuto a mente perché troppo spesso si vedono persone in eterna attesa che la strada si liberi per poter passare, invece di poter contare sul rispetto delle regole e sul senso civico di noi automobilisti. Lo ripetiamo: un pedone che vuole attraversare sulle strisce ha la precedenza, le auto si devono fermare. In caso di incidente, il pedone che si trova sulle strisce ha sempre ragione.

 

Naturalmente i pedoni devono fare la loro parte anche perché in alcuni casi si può configurare il concorso di colpa o addirittura la completa esclusione di responsabilità del conducente. Ad esempio se si attraversa sulle strisce regolate da semaforo quando sia accesa la luce rossa, oppure attraversando fuori dalle strisce o ancora quando lo si fa in un punto in cui la prudenza sconsigli di farlo o a seguito di comportamenti imprevedibili. Ma attenzione: anche quando il pedone abbia una colpa, l’automobilista rischia comunque di vedersi addossata l’intera responsabilità, se la cattiva condotta di chi era a piedi non è stata la causa dell’incidente.

 

Insomma, con gli ultimi aggiornamenti del CdS, gli automobilisti non devono solo dare la precedenza ai pedoni che stanno attraversando ma hanno l’obbligo di fermarsi quando qualcuno sulle strisce sta attraversando. Inoltre, avvicinandosi agli attraversamenti pedonali, si ha anche l’obbligo di rallentare. Per chi non si ferma è prevista una multa che parte da 162 euro e la decurtazione di 8 punti dalla patente.

 

Nella prossima pagina vi riportiamo un estratto dal Codice della strada, in particolare l’articolo 190, che regola il comportamento che devono tenere i pedoni.  In quella successiva, invece, le regole che definiscono il comportamento che gli automobilisti devono tenere nei confronti dei pedoni.

ART. 190

Art. 190. Comportamento dei pedoni

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. 

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. 

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

ART.191

Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni


1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da  semafori,  i conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli attraversamenti  pedonali.  Devono  altresì  dare   la   precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.  

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. 

 

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