07 April 2014

Statemi lontano!

Degli aspetti più ignorati del Codice ne abbiamo parlato altre volte, è ora il momento di toccare un argomento che evita di…toccare chi ci precede: le distanze di sicurezza

Statemi lontano!

Il tamponamento è la seconda causa di incidente in Italia. Nel 2012 (i dati 2013 dell’Istat non sono ancora disponibili) se ne sono registrati quasi 34.000 con 325 morti e 56mila feriti. Naturalmente, sono esclusi tutti quegli incidenti che si risolvono amichevolmente, senza denuncia all’assicurazione, casistica frequente nei tamponamenti che spesso sono di lieve entità. Per gli amanti della statistica, possiamo dire che Roma è la città dove se ne verificano di più (3.145), seguita da Milano (1.456) e al terzo posto da Genova (714). Ma in sintesi come avviene il tamponamento? Semplice: non rispettando le distanze di sicurezza.

 

Per fretta, disattenzione, arroganza, ignoranza del Codice, sottovalutazione del pericolo: i motivi per cui si trascura l’importanza della distanza di sicurezza possono esser molti ma il risultato è lo stesso. Il rischio di tamponare chi ci precede cresce notevolmente.

 

COME SI MISURA E SI CALCOLA LA DISTANZA DI SICUREZZA?

Bisogna partire dal comprendere cosa succeda in caso di una frenata di emergenza. Prima di tutto bisogna notare una situazione di rischio e decidere di reagire: parliamo di circa un secondo nel quale, però, l’auto continua a viaggiare percorrendo metri preziosi. Tanto per essere chiari: parliamo di 14 metri a 50 km/h fino ai 36 metri se si sta viaggiando a 130 km/h. Quindi: tutto ciò che sta davanti a noi ad una distanza inferiore non può in nessun modo essere evitato. Poi ci sono gli spazi fisici di frenata che dipendono principalmente dal fondo stradale che può offrire più o meno aderenza. Ad esempio, a 50 km/h su asciutto si frena mediamente in 28 metri, su bagnato in 33 mentre su neve o ghiaccio diventano 63. Da 130 km/h a 0, invece, si parte da 131 su asciutto, 153 su bagnato e 374 su neve e ghiaccio. Questo considerando che l’auto sia in condizioni ottimali, ma se già cominciamo a pensare a pneumatici usurati o freni non in perfetta efficienza le cose peggiorano drasticamente.

Detto questo, non esiste un parametro chiaro e definito di quale debba essere la distanza da tenere dal veicolo che ci precede ma qualche riferimento possiamo darlo. A 50 km/h tenere almeno 25 metri, a 90 km/h meglio salire a 60, a 130 conviene metterne almeno 100 dal veicolo davanti.

 

E speriamo che queste non restino parole al vento, che domani viaggiando in autostrada non ci capiti di nuovo di vedere arrivare qualche automobilista di fretta che si piazza attaccato al nostro paraurti sfanalando a più non posso.

 

Qui di seguito riportiamo integralmente la parte del Codice della Strada dove vengono regolamentate le distanze di sicurezza. Un’occhiata veloce all’articolo non può certo fare male. Anzi.

 

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 

Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli. 

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. 

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia. 

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro. 

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. 

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.

 

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